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diretto da Romano Luperini

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Letteratura e diritto /2: Gadda, Musil e la semi-infermità mentale

 Dal 1 agosto  verranno ripubblicati alcuni interventi usciti nel corso del 2015. La pubblicazione di inediti riprenderà il 1 settembre. Questo articolo è apparso il 25 luglio 2015. 

 

Nel loro intervento di pochi giorni fa, Angela Condello e Tiziano Toracca hanno evidenziato – tra l’altro – come lo studio delle rappresentazioni letterarie di temi giuridici possa rivelarsi utile in due modi complementari: da una parte, leggere tali rappresentazioni da una prospettiva giuridicamente informata contribuirà in misura sostanziale alla nostra comprensione del testo letterario di partenza; dall’altra, la letteratura può essere il luogo di una riflessione tanto critica quanto produttiva sul rapporto tra diritto e vita.

Negli appunti che seguono si cercherà di dare un esempio pratico di un simile incrocio tra discipline; in particolare, l’analisi verterà sul tema della semi-infermità mentale in due grandi del modernismo europeo, Robert Musil e Carlo Emilio Gadda. Cominciamo da Musil. La parte seconda dell’Uomo senza qualità (pubblicata per la prima volta nel 1933) contiene numerose riflessioni giuridiche centrate sulla figura di Moosbrugger, condannato a morte per l’omicidio di una prostituta; di particolare interesse è l’inizio del capitolo 60, Escursione nel regno logico-morale:

Moosbrugger era uno di quei casi-limite che fuori della giurisprudenza e della medicina legale sono noti anche al profano come casi di diminuita capacità di intendere e di volere. […] Natura non facit saltus, la natura non fa salti, ama le gradazioni, e anche in scala più grande ama tenere il mondo in uno stato intermedio fra la sanità e l’idiozia. Ma la giurisprudenza non se ne dà per inteso. Essa dice: non datur tertium sive medium inter duo contradictoria, cioè: l’uomo è capace di agire illegalmente o non lo è, perché fra due opposti non esiste un terzo ossia un medio. […]

Gli psichiatri legali fanno distinzione fra malattie mentali inguaribili, altre che con l’aiuto di Dio dopo qualche tempo migliorano da sé, e altre ancora che il medico non può guarire ma che il paziente potrebbe evitare […]. Il secondo e il terzo gruppo comprende quei malati di qualità inferiore che l’angelo della medicina tratta come infermi se si presentano a lui come clienti privati, ma che abbandona pavidamente all’angelo della giustizia se gli capitano tra i piedi nella pratica giudiziaria.

(Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino 1997, I, pp.272-73)

Moosbrugger è insomma troppo lucido per ottenere l’infermità mentale; tuttavia, a ben guardare, la sua condizione non è equiparabile nemmeno a quella di un individuo interamente capace di intendere e di volere. La sua semi-infermità diventa, in Musil, emblema di una profonda sfasatura tra vita e legge: la prima non facit saltus e si articola in una serie infinita di sfumature, la seconda tende a interpretare gli eventi sulla base di antinomie rigide (lucidità / follia, colpa / innocenza, ecc.).

La pagina di Musil rinvia indirettamente a un’idea centrale nel modernismo europeo, secondo cui la realtà (sia esteriore che interiore) si rivela nella sua essenza come un continuum, un flusso perenne e privo di contorni netti: si pensi – per tenersi a pochi esempi, tanto ovvi quanto eterogenei – ai debiti di Proust con la durée bergsoniana, ai flussi di coscienza di Joyce e Woolf, o ancora all’opposizione pirandelliana tra forma e vita. A questi nomi andrà senz’altro aggiunto Gadda, il cui caso si presta particolarmente bene a un confronto con Musil.

Qualcosa di molto simile al musiliano natura non facit saltus si trova, per cominciare, in un passo cruciale di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957): «Il caso (non datur casus, non datur saltus) be’ viceversa pareva esser proprio lui quella notte a sovvenire i perplessi, a raddrizzare le indagini, mutato spiro il vento» (Romanzi e racconti, vol. II [RR II], a cura di G. Pinotti, D. Isella, R. Rodondi, Milano, Garzanti, 1989, p. 185). La verità, beninteso, sta nell’inciso: per quanto il passo sembri ammettere l’esistenza del caso, il romanzo nella sua interezza tende a sottolineare come lo gnommero del mondo (con la sua «molteplicità di causali convergenti») non lasci spazio a coincidenze o salti. Nel Pasticciaccio, come nell’Uomo senza qualità, il non datur saltus viene sviluppato anche in senso giuridico: l’atipico giallo gaddiano si fonda infatti sul contrasto fra l’indagine giudiziaria, che esige l’individuazione di un colpevole, e la complessità del reale, dove tra innocenza e colpa si danno infinite sfumature. La perplessità del commissario Ingravallo nella celebre scena finale, il suo «ripentirsi, quasi», è spiegabile anche a partire da questo scarto.

Ma un’analogia ancora più puntuale con Musil si trova in un’opera cronologicamente più vicina all’Uomo senza qualità: il romanzo incompiuto Novella seconda (o Dejanira Classis), al quale Gadda lavorò nel 1928. La vicenda è qui ispirata a un fatto di cronaca avvenuto in quello stesso anno, vale a dire il processo al matricida Renzo Pettine. Negli appunti preparatori del romanzo, Gadda – proprio come Musil – usa la categoria di semi-infermità mentale per esaminare la condizione dell’imputato, e per porre in risalto la frattura tra diritto e realtà:

È noto che i giurati hanno ritenuto il giovane sano di mente, gli hanno negato persino la semi-infermità. […] Ma ho l’impressione che un’eccessiva durezza di giudizio ha colpito lo sciagurato e che si doveva concedergli larghe attenuanti e certamente la semi-infermità mentale. […]

«Demenza» non vuol dire soltanto lingua piovente, andatura da paralitico, discorso da cretino. Si può essere dementi anche nelle facoltà superiori, conservando larghe possibilità fisiche, fisiologiche e locomotrici. […] È veramente shakespeariana la confluenza storica di circostanze diverse ed estranee nel determinare la sorte giudiziaria del giovine mostruoso. (Note per Novella seconda, RR II, pp. 1314-17)

Renzo Pettine è dunque, come Moosbrugger, un «malato di qualità inferiore», parzialmente infermo per la medicina, ma interamente colpevole per il giudice. Come interpretare questa convergenza tra Gadda e Musil? Si tratta solo di una coincidenza, favorita al limite dall’interesse modernista per le infinite sfumature in cui si articola il continuum della vita psichica? La storia del diritto può appunto aiutarci a rispondere a simili domande, collegando i testi in questione al dibattito giuridico dell’epoca.

Va anzitutto sottolineato che nel 1928, mentre Gadda rifletteva sul caso Pettine, era in atto l’epocale riforma del sistema penale italiano che determinò il passaggio dal codice Zanardelli – entrato in vigore nel 1889 – al codice Rocco (elaborato tra 1925 e 1930, e in larga parte vigente ancora oggi). Tra gli obiettivi fondamentali della riforma vi era una regolamentazione più precisa delle sorti di infermi e semi-infermi mentali, il cui trattamento andava commisurato all’effettiva pericolosità sociale del soggetto. In un discorso alla Camera del maggio 1925, il guardasigilli Alfredo Rocco si sofferma in particolare sul tema della semi-infermità:

Circa la semi-infermità mentale, la Camera conosce la grossa questione, che si agita tra gli studiosi di psichiatria e fra i criminologi, sulla esistenza o meno della semi-infermità. Si dice da taluno che non esiste la semi-infermità mentale, perché o si è pazzi o non si è. Tuttavia non si può negare – e la scienza lo dimostra – che esistono zone grigie tra la sanità e la pazzia, per cui il delinquente che è semi-infermo non può ritenersi totalmente responsabile, ma neanche totalmente irresponsabile. […] Consento che [questi delinquenti] si debbano internare in istituti speciali e solo eccezionalmente in sezioni speciali dei manicomi giudiziari, perché nei manicomi giudiziari sono di solito internati delinquenti incorreggibili ed incurabili.

(Alfredo Rocco, Discorsi parlamentari, a cura di G. Vassalli, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 186)

Le idee giuridiche di Rocco divergono, in questo caso, dalle opinioni più diffuse in quegli anni; negli appunti per Novella seconda, lo stesso Gadda (benché ancora lontano dal mettere davvero in dubbio la propria adesione al regime) denuncia il moralismo imperante della retorica fascista, che attribuiva a un semi-infermo come il Pettine la piena responsabilità individuale del delitto. Quest’ultima categoria rinvia alle teorie penali della «scuola classica», alla quale si rifaceva il codice Zanardelli:

La questione si è storicamente complicata con l’aria di rigore morale (scuola classica, responsabilità integrale, ecc.) che tira di questi tempi, i quali sono profondamente corrotti sotto tutti gli aspetti, e vogliono parer santi, puri, rigorosi, ecc. […] Noi viviamo una vita fittizia e strana, oggi in Italia, dopo il 1923-24, tra la licenza, talora necessaria, che la vita moderna ci impone, e il tradizionale rigorismo cattolico-italiano-ottocentesco-post manzoniano, fatto di paroloni […]. La bufera di barocca retorica che imperversa in tutte le manifestazioni della vita ha talora, può avere, delle tragiche conseguenze. (RR II 1315)

Le osservazioni di Gadda non si esauriscono certo in una critica alla scuola classica, o in un sostegno incondizionato alla corrente opposta (la scuola positiva, secondo cui il delitto non poteva essere considerato semplicemente il prodotto di una scelta libera e responsabile). Nessun sistema penale potrà mai adeguarsi al continuum tra colpa e innocenza, riconoscere davvero il «gravame comune delle colpe» (come sarà definito nel saggio L’egoista), o rimuovere l’aspetto tragico di ogni giudizio: «Il mondo, quando ha rovinato le creature, si apparta, sornione. E lascia che nel povero cuore le cose camminino da sé e maturino da sé, senza parere. È quando i magistrati devono giudicare (e non possono non giudicare)» (Novella seconda, RR II 1061). Non a caso, la parabola di Moosbrugger viene descritta da Musil negli stessi termini: «agli occhi del giudice le sue azioni emanavano da lui, agli occhi suoi invece gli eran capitate addosso come uccelli che volano» (L’uomo senza qualità, p. 82).

Nonostante le sue implicazioni universali, è comunque evidente che la riflessione gaddiana si colleghi a un momento ben preciso nella storia del diritto penale italiano. Lo stesso può dirsi in merito all’Uomo senza qualità: nei capitoli successivi all’Escursione nel regno logico-morale, Musil si sofferma a lungo sui limiti del codice penale austro-ungarico (vigente in Austria dal 1852), specialmente attraverso lo scambio di lettere tra Ulrich e il padre (un giurista che, nella finzione romanzesca, fa parte della commissione per la riforma del codice). Il capitolo 111, significativamente intitolato Per i giuristi non esistono semi-dementi, attacca la retorica del moralismo in toni molto vicini a quelli di Gadda: «Certo le nozioni psicologiche di costoro [: i giuristi austro-ungarici] erano rimaste indietro di cinquant’anni, ma ciò avviene facilmente […], e vi si può anche rimediare rapidamente; quello che però rimane sempre arretrato rispetto ai tempi, perché si dà anche vanto della propria immutabilità, è il cuore dell’uomo, e soprattutto quello dell’uomo di saldi principi» (L’uomo senza qualità, p. 611).

Per Musil, come per Gadda, la legge deve insomma adeguarsi agli sviluppi della psichiatria e della psicologia, che avevano reso chiaramente desueti i criteri della scuola classica. A quest’ultima si oppone infatti il padre di Ulrich, la cui posizione viene dichiaratamente ascritta alla «concezione sociologica»:

Il padre di Ulrich compì quella che egli definiva la sua sensazionale conversione alla scuola sociologica. La concezione sociologica c’insegna che il «degenerato» verso la criminalità non si deve giudicare con principi moraleggianti, ma soltanto secondo la sua pericolosità per la società umana. […] Mio caro figlio – scriveva il padre a Ulrich – io ho subito fatto notare le origini latine e per conseguenza niente affatto prussiane della dottrina giuridica sociale. (L’uomo senza qualità, pp. 612-13)

Le «origini latine» delle idee qui sostenute sono le stesse che ispirano il codice Rocco, ovvero la scuola positiva di Raffaele Garofalo, Enrico Ferri e Cesare Lombroso.i Come accadeva in Gadda, ad ogni modo, nemmeno per Musil il problema può essere ridotto a una contrapposizione tra due scuole. Pur interpretando la pena come una misura di sicurezza anziché una punizione per il reo, il padre di Ulrich finisce infatti per chiedere un inasprimento della condanna per i «malati di mente», e resta ugualmente cieco di fronte a quello che per Ulrich (e Musil) è invece il punto fondamentale: il «degenerato» Moosbrugger non è l’altro da isolare e stigmatizzare, ma al contrario qualcosa di spaventosamente simile a noi («se l’umanità fosse capace di fare un sogno collettivo, sognerebbe Moosbrugger», p. 83).

Le pagine di Gadda e Musil analizzate qui sopra mettono in scena, in conclusione, un dialogo esemplare fra letteratura e diritto; solo usando gli strumenti offerti da entrambe le discipline è possibile comprendere pienamente tale dialogo, e rilevare il significato profondo di un’apparente coincidenza (qual è, appunto, l’analogia tra la vicenda di Moosbrugger e quella di Novella seconda). Ad emergere è un rapporto circolare tra le due sfere: un problema di natura giuridica innesca l’invenzione letteraria, la quale a sua volta ci ricorda come la storia del diritto sia animata da una tensione inestinguibile – ovvero dal tentativo, utopico ma necessario, di avvicinare l’astrazione della legge all’infinita complessità della vita.

i Al contesto giuridico del caso Moosbrugger sono stati dedicati vari studi: cfr. ad esempio Svein Atle Skålevåg, Moosbrugger: The Genealogy of a Demi-Fou, in «Pólemos», 7 (2013), pp. 61-82; o Heinz Müller-Dietz, Strafrecht und Psychiatrie im Werk Robert Musils, in Grenzüberschreitungen: Beiträge zur Beziehung zwischen Literatur und Recht, Basel, Nomos, 1990, pp. 430-55.

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