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Le “misure urgenti” del decreto legge 170/2026 sulla scuola e lo sgabuzzino delle scope

1. Premessa. Quale urgenza?

Settembre, andiamo, è tempo di decreti. Esattamente come un anno fa, giusto sullo scadere del mese, il Consiglio dei Ministri emana, con perfetto tempismo simbolico, il DL 170/2026, di “misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027”.

Il decreto viene anticipato da roboanti dichiarazioni mediatiche prima del Consiglio dei Ministri, fino alla pubblicazione ufficiale sul sito del Governo, il 24 settembre, di un comunicato stampa anticipatore dei suoi contenuti.

Per un’ulteriore settimana, la discussione delle “misure” continua a essere affidata a report di agenzia, anticipazioni più o meno confidenziali con cui i diversi organi di stampa saturano il bisogno dell’opinione pubblica di parlare di una “cosa” prima ancora che la “cosa” sia stata definita, con il risultato di depotenziare tanto la precisione dei dati, quanto l’impatto delle conseguenze (già a lungo pre-digerite) all’effettiva uscita.

Se a colpire immediatamente, e giustamente, sono le misure relative agli alunni stranieri, la ampiezza eterogenea degli argomenti trattati spinge a fare un ragionamento nel suo complesso, prima di addentrarsi in qualche riflessione di commento, che vorrei tenere qui sempre dentro una cornice generale.

L’art. 77 della Costituzione italiana disciplina la decretazione di urgenza e si apre, è utile ricordarlo, con l’affermazione di quello che il Governo non può fare: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”.

Solo dopo avere posto questo importante paletto, l’articolo esplicita la deroga, soggetta a diversi “se”: “Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni” (corsivi miei).

Anche in questo secondo periodo, l’accento non è posto sulla facoltà derogante, ma su quanto, prescrittivamente, il Governo è tenuto a fare in quelle esplicite eccezioni (“casi straordinari di necessità e di urgenza”), e cioè: restituire subito alla dialettica parlamentare la sua competenza legiferante. Inoltre, l’irritualità della scelta viene ulteriormente sottolineata dal sostantivo “responsabilità”: scegliere di rinunciare al Parlamento può essere fatto solo in casi estremi, e, anche in quei casi, i singoli membri del Governo devono essere consapevoli che si assumono, in esclusiva, l’onere di una decisione pesante.

La valutazione di legittimità della scelta è dunque costruita sulla base di una simmetrica valutazione di “necessità e urgenza”, perché solo la presenza congiunta di queste due circostanze può giustificare la china pericolosa dell’uscita dalla legislazione ordinaria.

Vorrei allora rileggere i principali articoli che compongono il decreto soffermandomi principalmente su due aspetti: a) l’effetto “panino”, in nome del quale provvedimenti meno mediatici, ma altrettanto discutibili, vengono infilati nelle pieghe di un testo che balza all’attenzione pubblica per alcuni aspetti più eclatanti; b) la questione della congruenza tra le misure emanate e la garanzia del “regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027”, citato dal DL come prima (pur se non unica) giustificazione dell’urgenza.

2. “Il regolare avvio dell’anno scolastico”

Il “regolare avvio dell’anno scolastico” figura in cima alla lista di scopi del DL 170: in teoria, si dovrebbe trattare di provvedimenti che rispondono a un bisogno imprevedibile (il caso più semplice: calamità naturale verificatasi a inizio settembre). Possono – con parecchie stiracchiature – venire incontro alla necessità di “regolare avvio” gli articoli 2, 4, 6, forse parte del 7, 10, 11, forse parte del 14. Anche in questo caso, molto ci sarebbe da dire sul perché, per esempio, alcune delle proroghe disposte dagli articoli citati non siano state previste per tempo, con quel minimo di programmazione che dovrebbe essere lampante per chi ha giurato sulla Costituzione di servire la Repubblica “nell’interesse esclusivo della Nazione”.

Vi sono però altri provvedimenti che al carattere di “regolare avvio” non rispondono affatto e per i quali non si comprende (o forse sì) la ragione per cui la loro rilevanza non sia stata correttamente attribuita al dibattito parlamentare che si merita la scuola pubblica repubblicana.

In questo, mi pare che la tendenza governativa (e non certo, purtroppo, limitata agli ultimi anni), sia quella di operare un deciso slittamento semantico, che porta a far convergere su uno solo i due concetti di “urgenza” (“necessità impellente, inderogabile”, secondo il nuovo De Mauro) e di “importanza” (“avere rilievo o interesse”, stessa fonte). È abbastanza evidente che tutte le materie oggetto di decretazione debbano essere, per definizione, “di rilievo o interesse” (anche grande), ma l’art. 77 pone l’accento sulla variabile del tempo, sulla loro dimostrabile e conclamata “inderogabilità”.

Mi chiedo come possano contribuire al “regolare avvio dell’anno scolastico” 2026/2027: la definizione di chi potrà insegnare il Latino per l’educazione linguistica nel 2027/2028 (art. 3, comma 2); il fatto che, “fermo restando l’assetto ordinamentale” (cioè: senza nessuna variazione strutturale al percorso) “gli istituti tecnici assumono la denominazione di «licei tecnologici» e gli istituti professionali assumono la denominazione di «licei professionali»” (art. 9, comma 2); il “divieto di partecipare alle attivita’ curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto” (art. 12, comma 4); i criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali per l’anno 2027/2028” (art. 13).

A questo si aggiungono, all’art. 1, l’intervento sul Dlgs 66/2017 e sulle scadenze di redazione del PEI (e sulla richiesta delle risorse) e, all’art. 9, la revisione del monte ore sulla riforma dei tecnici – due materie di tale delicatezza sociale e politica da non meritare di essere inserite, quasi di soppiatto, in un dispositivo che, più che un documento di riflessione e programmazione sulla scuola pubblica, tende ad assomigliare, per l’assoluta eterogeneità con cui i vari argomenti sono ammonticchiati l’uno sull’altro, a un frettoloso e trasandato sgabuzzino delle scope.

Infine, l’art. 5 “Misure urgenti per il rafforzamento dell’offerta formativa della Scuola europea di Brindisi” sta lì, da solo, incomprensibile, a ricordare quelle volte in cui, senza nessuna ragione apparente, nel ripostiglio, accanto alla scorta di detersivi, è finito anche un salame.

3. La confusione che copre

Ciascuno degli articoli, anche quelli di urgenza ‘stiracchiata’, meriterebbe un’analisi a sé. La prima difficoltà sta proprio nel dipanare – all’interno di una strategia comunicativa specifica, volta a creare un esplicito effetto di distrazione mediatica – provvedimenti talmente diversi tra loro e realizzati attraverso un lavoro di taglia e cuci su normative precedenti, da rendere estremamente complessa la lettura coordinata delle singole misure.

Di fronte a frasi come “all’articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»” è perfettamente naturale che il lettore, anche medio-colto, molli la presa, e si affidi ai tanto più rassicuranti aggregatori di notizie, finendo, più o meno volontariamente, per contribuire all’effetto ‘telefono senza fili’ di una lettura che si allontana progressivamente dal testo originario. Nel caso che ho riportato, per esempio, l’oggetto della proroga riguarda i requisiti di accesso per il concorso da ITP che, ancora per un anno, sono limitati al possesso, invece che della laurea triennale, del semplice diploma. Ma rendersene conto dalla lettura lineare del DL 170 è praticamente impossibile.

Nei sessanta giorni di tempo che spettano alle Camere per la conversione in legge, sarà necessario – oltre a monitorare la calendarizzazione parlamentare – accompagnare il dibattito con approfondimenti mirati sui singoli provvedimenti (io stessa vorrei tornare almeno sulla questione della Riforma degli istituti tecnici).

Mi limito qui a prendere in esame, per esempi non esaustivi, alcuni dei provvedimenti; non tanto per farne una radiografia analitica, quanto per segnalarne la struttura da ‘sgabuzzino delle scope’: voluta, forse, per tenere nell’ombra alcune misure; di certo, per parlare alla pancia, alla prevalenza delle pulsioni individuali rispetto all’analisi razionale dei dati.

Art. 1. Le “misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità” introducono una serie di scadenze in parte irricevibili in questo anno scolastico (soltanto chi non lavora in una scuola ad alto tasso di inclusione può pensare che tutti i PEI possano essere redatti in via provvisoria entro il 15 ottobre), in parte volte a coprire un ennesimo taglio. Al comma 4, “il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona” – ‘venduto’ a livello mediatico come semplificazione burocratica – sposta di fatto l’eventuale delibera di GLO per un numero di ore di sostegno più ampio dall’analisi educativo-didattica (c’è bisogno di più ore perché è evoluto il progetto educativo) a quella meramente sanitaria.

Art. 3. Il comma 2 delle “misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione” è dedicato al “Latino per l’educazione linguistica (LEL)”, spacciato per novità nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo; in realtà, a oggi, il LEL era mero progetto di ampliamento dell’offerta formativa, in perfetta continuità con il passato, dal momento che non è previsto che delle Indicazioni possano cambiare la disciplina delle materie insegnate e i relativi quadri orari. Il comma introduce invece in maniera surrettizia la proposta di abbinamento tra il LEL e la classe di concorso – una materia che prevederà, unica in tutto il quadro dell’ordinamento, ex lege, il suo affidamento a un docente non esplicitamente abilitato a quello. Al di là di ogni considerazione di legittimità e di gestione dell’organico (che andrà fatta), il provvedimento, abbastanza clamoroso, è ben nascosto sotto un generico titolo ombrello (“semplificazione in materia di istruzione”), che non rende lo scopo per nulla chiaro.

Art. 9. La “revisione del monte ore degli istituti tecnici” prevista dal comma 1 dell’art. 9 costituisce una prima attestazione della forza della battaglia condotta contro la riforma da parte delle singole scuole e della Rete Nazionale degli Istituti tecnici, sostenuta da alcune forze sindacali, e di cui abbiamo dato conto su questo blog. Vorrei scrivere in maniera puntuale di quello che è successo tra l’applicazione del DM 29/2026 e il DL 170 (per esempio e su tutto: la mancata pubblicazione delle Linee Guida, a proposito di “regolare avvio dell’anno scolastico”). Nel frattempo, mi limito a notare che la rettifica del monte ore è stata abilmente camuffata (citando dal Comunicato stampa) in un inciso: “Gli istituti tecnici e gli istituti professionali assumono la denominazione, rispettivamente, di licei tecnologici e licei professionali, con la revisione del relativo monte ore” (corsivo mio).

L’enfasi posta su “licei” al comma 2 dell’art. 9 ha infatti il preciso scopo di distogliere l’attenzione dal comma 1, che contiene la solida ammissione della necessità da parte del Governo di fare una almeno parziale marcia indietro. Quanto alla nuova definizione di “Licei”, ricordo che la “scuola media”, abolita nel 2003 da Moratti (un’altra ministra cui giocare coi nomi delle cose piaceva parecchio), resiste, a oggi, ovunque, nel comune discorso pubblico, sociale e professionale. Questo, a non voler scomodare Giulietta, Romeo e la rosa di Shakespeare.

Art. 12 e 13. Sui contenuti di questi articoli rimando a quanto già ricordato in maniera cristallina da Stefano Rossetti. Alla logica della costruzione del capro espiatorio, vorrei aggiungere una considerazione. Il comma 1 dell’art. 12 prescrive alle “istituzioni scolastiche” di segnalare “tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilita’ genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica”. A questa assegnazione di compiti polizieschi, mi piace rispondere con le parole pronunciate non dall’associazione dei rivoluzionari intergalattici, ma da quella nazionale dei presidi: “una simile previsione potrebbe compromettere quel rapporto di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia che costituisce, soprattutto nei contesti più fragili, uno dei principali strumenti di integrazione”.

4. Conclusioni. “Oops, I did it again…”.

La tendenza a introdurre nella scuola pubblica cambiamenti sostanziosi, veicolati da dispositivi ‘fritto misto’, non è nuova, l’ho ricordato all’inizio. È successo nel 2023 (7 settembre), con il DL 123 (il cosiddetto “decreto Caivano”), ed è accaduto l’anno scorso, quando il DL 127/2025 ha monopolizzato l’attenzione dell’Italia scolastica sull’esame di maturità (art. 1 del DL), mentre intanto all’art. 2 si ponevano le basi per rendere ordinamentale (cioè: obbligatorio) per almeno una classe per scuola il cosiddetto 4 + 2 della “Filiera tecnico-professionale”.

Poiché non è pensabile che il Consiglio dei Ministri non sia a conoscenza dei limiti posti alla decretazione d’urgenza dall’art. 77 della Costituzione, è lecito dunque supporre che questo eccesso di uso sia reso necessario dal sostanziale affanno nel costruire una visione programmatica dell’istituzione scolastica con la legislazione ordinaria. È un motivo in più perché sulle misure di questo decreto venga costruita una opposizione trasversale e congiunta, attraverso discussioni informate, proposte di cancellazione ed emendamenti durante l’iter di conversione in legge, per restituire legittimità e forza autentica alla scuola come “organo costituzionale”[1].


[1] Uso la celebre definizione di Piero Calamandrei nel Discorso pronunciato al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma, 11 febbraio 1950, in “Scuola democratica”, periodico di battaglia per una nuova scuola (Roma), IV, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5.

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