Questa griglia non s’ha da fare. Sulla valutazione del colloquio dell’Esame di maturità
Speciale maturità. Dopo gli articoli di Stefano Rossetti,e di Martina Bastianello, Orsetta Innocenti fa il punto sull’esame e sulle possibili fragilità amministrative della griglia del colloquio.
1. Dal giudizio di maturità alle griglie nazionali delle prove scritte
I cambiamenti apportati alla griglia del colloquio dell’Esame di maturità allegata all’OM 54/2026 hanno suscitato un vivo dibattito, specialmente a proposito del quarto e ultimo indicatore, quello che ha re-introdotto tra i parametri da valutare quello della “maturità”. Cito, come esempio, gli interventi di Cristina Agazzi su Roars e di Cristiano Corsini in diversi post sui social – oltre che Stefano Rossetti e Martina Bastianello qui su La letteratura e noi.
Ed è vero che la questione del colloquio costituisce, dalla riforma Berlinguer in poi, il momento più critico dell’intero esame. Nonostante la definizione di “colloquio” fosse infatti già presente nell’esame “Sullo” (dal 1969 al 1998 compreso), nei fatti, come ho già ricordato altrove, l’esame di maturità in vigore per 30 anni della storia repubblicana consisteva “in ogni senso, di un’altra filosofia di esame”, nel quale il colloquio era, né più né meno, che una interrogazione che oggi definiremmo tradizionale: “verte su concetti essenziali di materie o di gruppi di materie fra loro coordinate” (art. 6, DL 9/1969).
Su questa filosofia – che, pur ‘alleggerendo’ se non altro per quantità l’impianto di Gentile, restava totalmente disciplinare – si è innestata, dal 1923 al 1997 (ma con prima edizione del nuovo esame 1999) la definizione di “maturità”[1]. Prescindendo dal concetto così come introdotto e poi vissuto nel ventennio fascista, e dalla successiva maturità Gonella (1951) che conferma sostanzialmente la riforma Gentile, credo che possa essere un paragone significativo il confronto tra l’esame riformato di quest’anno con l’impianto Sullo (affrontato, come studenti, da tutti gli insegnanti italiani nati prima del 1980).
La cornice è quella della scuola della Repubblica, che all’art. 33 ricorda: “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”, ma il termine “maturità” resta lì, intatto. Delle 25 occorrenze nel testo normativo dell’esame Sullo, la maggioranza assoluta compare a completamento delle parole “esame di”; l’eccezione significativa è rappresentata dall’art. 8, intitolato “Giudizio di maturità”. Si dice che al termine degli esami la commissione esprime un “motivato giudizio” che, “se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità”. Che la previsione normativa corrispondesse puntualmente alla prassi lo posso attestare dalla lettura del mio proprio giudizio finale, maturità classica 1991, che, così come previsto dallo stesso art, 8, avevo provveduto a chiedere alla mia scuola al termine dell’esame.
Di conseguenza, nell’esame Sullo, una impostazione rigorosamente disciplinarista si concludeva con una “maturità” la cui motivazione risiedeva in un giudizio descrittivo, senza indicatori e senza griglie, la cui unica cornice era quanto previsto dal già citato art. 8. Il voto, in quanto tale, viene dopo: “integrata da un voto secondo le vigenti disposizioni” (che poi sarebbero quelle del Regio Decreto 653 del 1925, abrogato, da arzillo centenario, solo nell’aprile del 2025).
Arriva Berlinguer, e cambia un po’ tutto: il testo della legge 425/1997 abolisce la “maturità”, lasciando la sola definizione costituzionale (esame di Stato), introduce il sistema dei crediti, con il voto finale che scaturisce dalla somma, ragionieristica e aleatoria, di grandezze diverse (punti credito derivati da una media in base 10, che si sommano a punti in valore assoluto in base 15 per gli scritti e a punti in valore assoluto in base 35, poi 30, per il colloquio), i criteri di valutazione (e le conseguenti griglie) per le prove sono a cura delle commissioni.
E’ su questo impianto che si innesta – dopo la parentesi delle commissioni tutte interne di Moratti (stabilita in legge finanziaria, e non c’è da dire altro), e la revisione successiva di Fioroni – con il Dlgs 62/2017 (sotto il governo Renzi) l’esame degli ultimi anni, e principalmente (il dato è importante) del periodo del Covid.
Il Dlgs 62/2017 – oltre a variare il peso dei punteggi (crediti, scritti e colloquio) – introduce per la prima volta (art. 17, comma 6) delle griglie nazionali per le sole prove scritte “al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame”, che puntualmente vengono emanate nei due anni successivi (DM 769/2018 e DM 1095/2019). Il provvedimento è coerente con un’idea sempre più misuratrice dell’esame (aperta, come ho detto, da Berlinguer) e sembra rispondere, all’interno di questo quadro, a una idea inespressa, ma abbastanza chiara: a prova con traccia nazionale di un diploma nazionale corrisponde una griglia nazionale (pur se con maglie larghe di possibili aggiustamenti su distribuzione di singoli punteggi e descrittori), a prova locale (come il colloquio è per definizione) corrisponde griglia locale.
2. Le conseguenze del Covid
L’esame riformato esordisce nel 2019, e dimostra subito, al colloquio, la necessità di diversi e significativi aggiustamenti ordinatori[2] (che si possono cioè gestire con una semplice ordinanza, che non può cambiare il testo di legge, ma solo, appunto, modularlo): quello che nessuno può prevedere è che nel 2020 una pandemia mondiale stravolga ogni cosa, e tra queste anche l’organizzazione dell’esame di Stato.
Ho commentato proprio qui, al tempo, le ragioni ostinate per le quali la ministra Azzolina scelse di far tornare in aula, e per un esame solo orale, gli studenti del quinto anno[3]. Fatto sta che così è andata e, in regime di emergenza, il governo istituisce con l’Ordinanza ministeriale 10/2020 una griglia nazionale per il colloquio che “si ritiene essenziale per garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato”. Che non si tratti di una scelta neutra, ma, anzi, del tutto irrituale, lo dice subito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, chiamato per legge a dare un parere sugli atti normativi ministeriali: “Il CSPI, oltre a sottolineare che nelle sessioni degli esami di stato degli anni precedenti non è mai stata elaborata una griglia di valutazione nazionale per il colloquio con indicatori, descrittori dettagliati e punteggi già definiti e che tale competenza è stata finora attribuita alla commissione d’esame, ritiene che la predisposizione di una griglia di valutazione standardizzata, utilizzabile per tutti gli indirizzi di studio, definita centralmente e pubblicata a poche settimane dall’avvio dell’esame rappresenti un limite all’autonomia delle commissioni d’esame”[4] (corsivi miei).
Il parere del CSPI è persino troppo blando: la griglia di valutazione non è mai stata elaborata negli anni precedenti molto semplicemente perché non è prevista dagli ordinamenti e, come ho ricordato, non rientra tra le prerogative di un’ordinanza ministeriale quella di introdurre significative variazioni normative in nessuna disciplina di legge, figuriamoci su disposizioni all’origine di rango costituzionale. Nello stesso tempo, la situazione eccezionale, che prevede una deroga significativa e pesante all’architettura dell’esame così come previsto dalla fonte normativa primaria (il già citato Dlgs 62/2017), permette di sostenere anche l’ipotesi che l’Ordinanza del 2020 interpreti lo spirito (garantire una forma di uniformità nazionale) se non la lettera del decreto. Ed è forse questa la ragione che spinge nel successivo 2021 (quando l’esame è ancora solo orale per il perdurare dell’emergenza) il CSPI ad astenersi dal reiterare il parere negativo sulla griglia del colloquio, che resta intatta anche per questa tornata.
Nel 2022, però, per quanto con una commissione di soli interni con presidente esterno, l’esame torna a presentare i due scritti canonici, di cui uno (la I prova) con traccia nazionale. Ed è proprio in questo anno che la formula magica più potente del mondo scolastico (“si è sempre fatto così”) unita a una memoria storica troppo spesso cortissima, emana tutto il suo potere di incantesimo; all’art. 22, comma 10 dell’OM 65/2022 leggiamo infatti: “Il punteggio [del colloquio] è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A”. Nessuno lo nota, il CSPI tace e nel silenzio generale si consuma la forzatura giuridica: l’ordinanza ministeriale, in un regime che ormai tende più alla normalità che all’eccezione per l’emergenza, acquisisce il potere di cambiare, a valle, quanto disciplinato dal Dlgs 62/2017, rendendo una griglia di colloquio con significativi dubbi di legittimità formale la modalità indiscussa di valutazione dell’esame.
3. La griglia del colloquio nel nuovo esame di “maturità”
Tra il settembre 2025 e il gennaio 2026, come sappiamo, il DL 127/2025 prima e il DM 13/2026 poi riformulano l’esame per la quinta volta dal 1997, reintroducendo il nome “maturità” e rimodulando significativamente l’architettura del colloquio. Anche su questo avevo già scritto: poiché il DL 127/2025 “rinnovella” il decreto cornice dell’esame (il Dlgs 62/2017), se si fosse voluto introdurre una griglia nazionale del colloquio, l’occasione era per l’appunto questa. Ma non è stato fatto e così puntualmente l’OM 56/2026 esce tranquilla con allegata la griglia con gli indicatori variati in funzione del nuovo orale.
La griglia è costruita su quattro indicatori (a fronte dei cinque precedenti). I primi tre sono rielaborati sul principio del compattamento dei primi quattro della vecchia griglia, il quarto viene elaborato ex novo, sostituisce il precedente quinto (“Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali”) ed è quello in cui fa il suo ingresso la ‘valutazione della maturità’: “Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”, un indicatore che si porta dietro tutti i problemi più generali connessi alla griglia, vecchi e nuovi.
Tra i vecchi, alle questioni di illegittimità, vorrei aggiungere anche una considerazione legata all’inclusione e all’uso (normato) di prove con valore equipollente per gli alunni con disabilità. Se infatti larga parte dell’equipollenza di una prova è legata non alla sottrazione o diminuzione di parti di essa (come ha ricordato più volte ad esempio l’ispettrice Renata Mentasti), ma a “lavorare bene” sugli obiettivi disciplinari, cioè sulla griglia, e se la griglia nazionale del colloquio viene introdotta “per garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato”, e presenta non solo indicatori, ma anche descrittori e punteggi fissi, dati a monte e dunque immodificabili, ne consegue che la griglia del colloquio non può essere lavorata in funzione della valutazione di una prova equipollente (a differenza di quanto accade per le due griglie delle prove scritte, per i quali i descrittori e una certa flessibilità sul peso dei punteggi sono lasciati al lavoro autonomo delle commissioni).
4. Che cosa succede al colloquio
Il dibattito che si è sviluppato a partire dal sostantivo “maturità” si presenta come un’occasione per discutere anche di tutto questo e per discuterne anche in sede di esame.
Da docente in commissione, condividerei miei dubbi come forma di sintesi di quanto ho argomentato, aggiungendo che, se il concetto di “maturità” era stato acquisito passivamente nel passaggio dall’esame Gentile fino a Berlinguer, questo poteva ancora avvenire (oltre che per la consustanziale abitudine al già ricordato “si è sempre fatto così” della scuola italiana) perché quel giudizio finale era basato su una formulazione descrittiva del tutto esente da griglie e dal concetto di misurabilità.
Da presidente, in caso di dichiarazione di “obiezione di coscienza”, la questione si farebbe indiscutibilmente più complessa. Lo scrutinio di una commissione collegiale si pone infatti come atto amministrativo condotto da pubblici ufficiali in collegio perfetto (Artt. 5, comma 7 e 193, comma 1 del Dlgs 297/1994, così come specificato anche dalla sentenza del Tar del Lazio 25 agosto 2010, n.31364) ai quali, per definizione, è vietata l’astensione (è il motivo per cui mentre le delibere dei consigli di classe su qualsiasi altro argomento possono essere fatte in presenza della sola maggioranza dei membri, agli scrutini un docente deve essere sostituito).
Di fronte a una dichiarazione di astensione (non importa se totale o parziale), un presidente, una volta preso atto dell’impossibilità di risolvere lo stallo con la dialettica, non potrebbe che risolversi a chiedere l’intervento degli ispettori ministeriali che, a loro volta, preso atto della stessa impossibilità, non potrebbero che disporre la sostituzione del membro di commissione, con tutte le conseguenze del caso. E’ a quel punto che l’attenzione tecnica sarebbe chiamata a considerare l’eventuale sussistenza di rilievi di legittimità della griglia, sollevando una serie di questioni su se, e fino a che punto, possa essere ritenuto punibile il rifiuto di applicare, anche solo parzialmente, una prescrizione normativa che contiene al suo interno (nel nostro caso: almeno dal 2022) un fumo di illegittimità.
L’obiezione di coscienza si qualifica per la scelta di attraversare in prima persona le conseguenze del rifiuto di applicare una disposizione di legge che si ritiene – appunto per coscienza – inesigibile, sollevando in questo modo l’attenzione pubblica e civica, come ha ricordato recentemente Luisa Mirone, sulle ragioni di Antigone, di Creonte, e del coro della città.
La via scelta da un presidente potrebbe essere allora quella di garantire in prima persona che, invece di giacere nel chiuso di un verbale di commissione o negli atti riservati di un eventuale accertamento disciplinare, le questioni poste dalla griglia del colloquio, vecchia e nuova, diventassero oggetto di un dibattito pubblico, prima all’interno della scuola in cui opera, e poi nazionale. Per esempio, cercando di arrivare a una mediazione con un eventuale commissario che dichiara il rifiuto ad applicare la griglia, ma impegnandosi viceversa pubblicamente perché queste osservazioni cruciali diventino oggetto di una segnalazione ufficiale aperta e congiunta, a firma di commissari e presidenti, inviata agli ispettori, regionali, e nazionali, al termine degli esami.
[1] Cfr. Annamaria Palmieri – Mario Ambel, La «maturità» della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica e società, Sandrigo, TGBook, 2019, anticipato in quattro puntate proprio qui sulla Letteratura e noi e che si può consultare a questo link.
[2] Come dimenticare il famigerato sorteggio delle 3 buste introdotto dall’allora ministro Bussetti nell’art. 19, comma 5 dell’OM 205/2019 (e subito rimosso l’anno dopo per manifesta inutilità verificata sul campo)? Al “Mistero delle tre buste” La letteratura e noi aveva dedicato tre pezzi di analisi e commento, riguardanti, rispettivamente, proprio: l’analisi delle fonti normative prima dell’esame e delle potenzialità e criticità del nuovo colloquio (L. Mirone – A. Nacinovich – G. Cingolani, Il Mistero delle Tre Buste / 1. Quando tutto ebbe inizio, 1/07/2019); lo svolgimento effettivo del colloquio a partire dall’estrazione della busta (A. Bertino – C. Correggi – S. Rossetti, Il Mistero delle Tre Buste / 2 A colloquio, 4/07/2019); un pezzo finale a cura di studenti e studentesse (Il Mistero delle Tre Buste / 3 Dall’altra parte della cattedra, 15/07/2019).
[3] Cfr. anche O. Innocenti, “Sono spesso le piccole mani ad agire per necessità mentre gli occhi dei grandi sono rivolti altrove”. Riflessioni sulla scuola, a margine del Coronavirus, Culture del testo e del documento, 62 (2020), pp. 15-31.
[4] I pareri del CSPI si possono scaricare a questa pagina: https://www.mim.gov.it/archivio-pareri. Questo è quello del 2020.
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