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diretto da Romano Luperini

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

Premessa

Il 30/01/2026, con il DM 13/2026 e relativi allegati, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note (entro la prevista scadenza di gennaio) le materie oggetto dell’Esame di maturità. La pubblicazione costituisce, nell’ambito di una ‘riformina’ molto pubblicizzata in alcune parti, e poco percorsa in altre, un primo atto di confronto con il reale e consente di fare il punto sulle novità introdotte quest’anno dal  DL 127/2025 (convertito in L. 164/2025).

1. Il reale e il percepito

All’uscita del DL 127/2025, a settembre, anche un rapido confronto tra la lettera della norma e quanto riportato, sia in sede mediatica, sia nei discorsi di tanti docenti, ha permesso di mettere in luce uno degli elementi più evidenti: la discrasia tra quanto effettivamente previsto dal decreto-legge e quello di cui, nel frattempo, si discuteva nel paese reale.

Le ragioni stanno innanzi tutto nella modalità scelta per cambiare l’esame. Il ricorso al decreto-legge è infatti disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, che ricorda che la misura va applicata “in casi straordinari di necessità e di urgenza” e sotto la specifica “responsabilità” del Governo.

Quale fosse il motivo dell’”urgenza” non è chiaro, dal momento che gli unici elementi ripetuti in loop prima, durante, e dopo l’uscita si sono appuntati soprattutto su: il ritorno al nome “maturità”, il divieto a non svolgere l’orale, la valorizzazione della persona dello studente. Tutte cose che, come è evidente, non qualificano nessun caso straordinario e avrebbero potuto essere affrontate con un dibattito parlamentare, rimandando la loro introduzione all’anno dopo.

Se infatti il bisogno di riflettere sulle modalità di svolgimento soprattutto (ma non solo) del colloquio era stato sollevato, negli anni, da più parti (io stessa ne ho scritto e la Letteratura e noi ne ha parlato a più riprese), proprio la natura didattica e metodologica del riesame avrebbe preteso una discussione ampia in una commissione ad hoc e non una frettolosa messa giù di qualche articolo in un decreto macedonia.

La prima caratteristica del DL 127/2025 è infatti quella di essere un coacervo di materie scolastiche diverse, all’interno del quale l’art. 1 sull’esame è diventato quello mediaticamente più evidente. La scelta del cambio del nome ne è la prova lampante: per quanto a me non piaccia (perché penso che un esame “di Stato”, in tutto uguale per tutti, sia esattamente quello che impone una scuola che si definisce “pubblica”), è indubbio che la definizione “di maturità” sia restata ben viva nel paese come grammatica silente. Cambiarlo dunque (o forse meglio ancora: affiancarlo), in mezzo ad altri e più significativi ragionamenti, può corrispondere alla volontà di allineare norma e inveterata prassi linguistica. La differenza tra parole e cose comunica nello stesso tempo anche allo studente più sprovveduto come non sarà certo questo dettaglio a cambiare la sostanza del suo esame. Diverso è invece se, in maniera surrettizia, al cambio di nome si affianca anche, sempre in modalità silente, un cambio di tasso di statualità nell’esame per tutti. Ma su questo vorrei tornare dopo, in conclusione.

2. Che cosa cambia davvero: il nuovo modello di colloquio e le sue criticità

Sgombriamo innanzi tutto il campo da equivoci, ricordando che cosa non cambia. Non cambiano, in nessun modo, gli scritti: il DL 127/2025 interviene direttamente, ed esclusivamente, modificando il Dlgs 62/2017 (quello che ha varato la riforma precedente). Dunque, banalmente, quello che non viene cambiato (tra cui appunto la disciplina degli scritti) resta in piedi. E’ bene sottolinearlo, a fronte di tante voci che si sono intrecciate su questo: i due DM 769/2018 e 1095/2019 (contenenti i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e le relative griglie per licei e tecnici) e il DM 164/2022 (contenente quelli dei professionali) non sono stati toccati. Di conseguenza, la seconda prova scritta dei tecnici e dei licei può ancora riguardare un numero di discipline superiore a una (dipende da quello che dispongono i quadri di riferimento, e dalle scelte annuali di decreti e ordinanze), i contenuti e nuclei fondanti sono gli stessi, così come le griglie. E lo stesso vale per la prova a carattere misto (cornice nazionale e costruzione da parte delle singole commissioni) dei professionali.

L’art. 17 del Dlgs 62/2017, che disciplina lo svolgimento delle prove, è stato invece cambiato parecchio, e delinea un colloquio significativamente diverso. Ci aiuta in questo la lettura dell’art. 2 del DM 13/2026. Al di là dell’esordio, dove il comma 1 ricorda che: “l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove d’esame, ivi compreso il colloquio”, le novità sono quelle che elenco di seguito, mettendo in evidenza, per ogni voce, le criticità.

2.1. Quattro materie a monte (da 7 a 5)

Si passa da 7 a 5 membri, compreso il presidente, con le relative materie (interne o esterne) sempre individuate dal ministero a fine gennaio. Prima del DL 127/2025 le materie decise a monte erano 3 (esterne) su 6, mentre la scelta delle restanti interne era lasciata all’autonomia dei Consigli di classe (e poteva dunque variare, da classe a classe, anche nello stesso indirizzo). Con la riduzione a 4 (di cui una già ‘bloccata’ da Italiano), risulta incomprensibile come si possa “accertare” in maniera completa “il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale” dello studente (art. 17, comma 9, del Dlgs 62/2017), se da quel percorso mancano (cito tutti esempi dalle materie appena uscite): produzioni animali al tecnico agrario; greco e filosofia al liceo classico; gestione del cantiere e geopedologia ai geometri; fisica al liceo scientifico; tecnologie chimiche industriali al tecnico chimico materiali; fisica e informatica allo scientifico scienze applicate; la terza lingua al liceo linguistico; diritto a sistemi informativi aziendali; storia dell’arte al liceo artistico; microbiologia al chimico biotecnologie sanitarie.

Non è che infatti i consigli di classe, prima della riforma, nell’esercizio della loro autonomia deliberativa (e al netto di eventuali azioni non conformi), quando decidevano le 3 materie restanti si dovessero basare sulla simpatia o sul sorteggio; ma, per l’appunto, sul “profilo culturale, educativo e professionale”, tanto che i provveditorati potevano intervenire, qualora questo principio non fosse rispettato. A quanto pare, invece, altra cosa è se il mancato rispetto del profilo caratterizzante è a carico del MIM.

Peraltro, il fatto che il DM 13/2026 parli di “quattro discipline oggetto del colloquio d’esame” (variando leggermente la formulazione degli anni scorsi, che riportava un generico: “le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame”) anticipa anche un’altra cancellazione dall’ordinanza che esce a marzo, e che disciplina l’organizzazione complessiva dell’esame. Nelle passate ordinanze ministeriali (dall’esame Fioroni in poi: 2007) è sempre stata presente una formula: “I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo”. Questo voleva dire, per esempio, che il commissario di italiano aveva titolo a gestire il colloquio anche per storia, quello di latino anche per greco, etc, in modo che ai sei commissari in commissione corrispondeva, di solito, un numero di ‘materie’ più ampio. Quest’anno, secondo quanto dice il DM 13/2026, come visto, le discipline quattro sono e quattro restano: tutti contenti, e a posto.

Vi è poi una seconda criticità, di carattere organizzativo. La partecipazione all’esame rientra tra i doveri dei docenti, e non è derogabile, se non per motivi specifici e ben circoscritti. In particolare, per i commissari interni, è ammessa (DM 183/2019) un’unica deroga: essere beneficiari della legge 104/1992. Questa è stata, a mio avviso, la ragione per cui la riforma dell’esame Berlinguer aveva disposto la scelta delle tre materie interne a carico delle scuole. Se infatti di solito è possibile, nella costruzione del consiglio di classe, evitare di assegnare a una quinta un docente di italiano che si trovi a beneficiare della legge 104 (perché italiano c’è sempre e i docenti sono tanti, è una previsione ovvia), un calcolo del genere esteso a tutte le materie diventa semplicemente impossibile (si riesce ad allargare al massimo alla seconda prova). Dunque, da qui a giugno, per statistica e a maggior ragione con le singolari scelte ministeriali sulle materie di quest’anno, si creeranno commissioni come ai tempi dell’esame 2022, con i colpi del covid e le quarantene a strascico: alcuni studenti con i loro commissari interni, come previsto; altri con quelli della scuola, ma non della classe, a sostituire colleghi che si saranno trovati nella oggettiva impossibilità, per esigenze sanitarie inderogabili, di partecipare.

Tutto questo al netto del fatto che sapere a gennaio tutte le materie (prima la comunicazione era lasciata alla decisione dei consigli, e in ogni caso sei materie più quelle collegate garantivano la copertura di, quasi, tutto) non è che sia il modo più furbo per convincere gli studenti che vale la pena continuare a studiare quelle diventate ‘cenerentole’ (non a caso, infatti, ai tempi dell’esame Sullo, quello delle 2 materie orali, a gennaio veniva comunicata solo la materia del secondo scritto). E, certo, senza tutte sufficienze (meno una in deroga) non si è ammessi; e c’è il voto di condotta, che sotto il 9 impone la fascia bassa del credito (cui concorrono tutte): non penso tuttavia che questo basti a compensare quello che risulta un evidente disincentivo didattico.

2.2. La lingua straniera.

Uno dei vincoli per il colloquio dell’esame precedente era che i famigerati collegamenti tra discipline fossero svolti “anche utilizzando la lingua straniera”. Questo nasceva dall’utopia legata all’introduzione del CLIL (Content Language Integrated Learning), cioè l’insegnamento in lingua straniera di una parte di disciplina di indirizzo al triennio, una previsione inserita nella riforma Gelmini. Di qui l’aspirazione del Dlgs 62/2017 (che rilancia il CLIL di Gelmini, provando a darvi seguito) a garantire una parte del colloquio in lingua anche in assenza di un commissario specificamente abilitato. Poiché la realtà della prosa del mondo ha dimostrato ampiamente il fallimento del CLIL stesso, questo ha determinato la necessità di prevedere la presenza di un commissario di lingua: di qui l’altissimo numero di docenti di inglese esterni (per evitare impossibilità interne legate alla legge 104) individuati fino a oggi dal 2019. Il DL 127/2025 ha però cancellato la subordinata e la lingua straniera obbligatoria all’orale è così morta nella sostanziale indifferenza. Tutto ovviamente legittimo: la cosa risulta particolarmente comica in una scuola che annega di anglicismi gratuiti e nella quale, nell’ansia di ottemperare al DM 65/2023 (“Nuove competenze e nuovi linguaggi”), docenti e studenti sono stati inseguiti negli ultimi due anni ben oltre i limiti dello stalkeraggio per seguire i previsti corsi di inglese.

2.3. La conduzione del colloquio

Licenziato senza tanti complimenti (e, per quanto mi riguarda, nessun rimpianto), il materiale di partenza, con i suoi collegamenti, il colloquio 2026 prevede l’“inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente”. Si tratta, parrebbe, di una ‘tesina’ di introspezione, un’autobiografia intellettuale con la quale lo studente si descrive, si presenta, e ragiona su che cosa gli hanno lasciato i cinque (o, ahimè, quattro) anni di scuola. L’intento è quello di partire dalla sua voce, in autoanalisi. E, come per la lingua straniera, mi pare sia impossibile non rilevare il clamoroso effetto comico. Mi chiedo infatti che cosa, adesso che è prescritto per legge, possa vietare a chi volesse contestare il proprio percorso, e l’idea di scuola che ha frequentato, dall’esordire esattamente con riflessioni a carattere critico e negativo come quelle lette dagli alunni che tanto clamore hanno suscitato l’estate scorsa. Semplicemente, invece di limitarsi a dichiarare di non voler svolgere il colloquio, dopo aver letto il proprio comunicato stampa, adesso gli studenti otterranno che questa stessa dichiarazione, limata e riletta, diventi un elemento significativo nella valutazione del loro stesso orale. Valutazione che, lo ricorda l’art. 4 comma 4 del DPR 249/1998 (lo Statuto degli studenti e delle studentesse), in nessun caso può sanzionare, “né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità”. Principio che, se non altro, porterebbe chi volesse assegnare valutazioni negative a questo tipo di performance a un contenzioso.

Che cosa garantisce al ministero che il fenomeno tanto paventato non si ripeta a oltranza? E, certo, dopo, il candidato dovrà rispondere alla “proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline” e poi “Formazione scuola lavoro” (ex PCTO, l’altro intervento nominalistico del DL 127/2025), Educazione civica e la discussione delle prove scritte (in continuità con l’esame precedente). Ma non vedo come si possa evitare che (almeno nei casi in cui uno studente arriva all’orale con il punteggio uguale o maggiore a 60/100) tutto si risolva in alcuni più o meno educati “non lo so, non ricordo”, un veloce sguardo agli scritti, e via andare.

2.4. La griglia del colloquio

Un ultimo aspetto riguarda la questione della griglia di valutazione dell’orale, mai risolta. Mentre infatti il Dlgs 62/2017 prevede l’adozione di griglie nazionali per gli scritti, viceversa la griglia del colloquio non è prevista da nessuna normativa superiore e fu introdotta da Azzolina con l’ordinanza dell’esame del 2020, senza scritti, per il quale una griglia nazionale poteva garantire, in condizioni di severa eccezionalità pandemica, una certa uniformità. Da allora, la griglia nazionale è rimasta appesa a ogni singola ordinanza, senza che vi sia stata, nel mezzo, nessuna rettifica della normativa superiore. Sull’utilità della sua introduzione, concordo con il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che aveva espresso un parere fortemente negativo in merito. In ogni caso, se proprio una griglia nazionale si voleva acquisire a sistema senza deroghe, la concezione di un nuovo esame era esattamente il momento giusto per introdurla. Ma questo, dal DL 127/2025, manca.

3. I ‘figli di una scuola minore’ del professionale

Vi è infine un aspetto per il quale l’analisi, da didattica, si fa esplicitamente, urgentemente politica: l’impatto che il DL 127/2026 avrà sull’esame del professionale. Quando parla di come individuare le materie entro gennaio, infatti, il nuovo art. 17 del Dlgs 62/2017 ricorda che per “gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti”. Il già citato DM 164/2022 prevede al professionale, unica eccezione, come secondo scritto una prova per competenze, basata sull’integrazione tra materie di indirizzo. Questa prova non è più interamente nazionale: viene dal ministero una cornice generale di riferimento, mentre sono le singole commissioni a preparare, sulla base di queste indicazioni, la singola specifica prova.

Già a partire dal 2023, dunque, l’Esame di stato per gli studenti del professionale è stato un po’ meno “di Stato”: da un lato, ai tecnici (per ora) e ai licei, cittadini di serie A, con la prova ministeriale ‘difficile’, dall’altro (ai professionali), quelli con la prova preparata (anche) dai propri docenti.

Il DL 127/2025 non ha modificato questo approccio, salvo renderlo ancora più invadente. Nell’allegato 3a del DM 13/2026 si legge infatti: “In tutti i professionali del vigente ordinamento, la scelta dei commissari interni è effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova, cui sarà affidata la stesura delle proposte di traccia. Il colloquio avrà perciò a oggetto anche i due insegnamenti scelti dall’istituzione scolastica, assegnati ai predetti commissari interni”.

Un’affermazione che, tradotta, suona: “Siccome è una scuola complicata, è meglio se a fare la seconda prova mettiamo i vostri insegnanti, e anche a interrogarvi all’orale sulle materie di indirizzo, almeno qualcosa sapete”. Serie A e serie B, di nuovo, e con più accanimento: a fronte di un “documento del consiglio di classe” che è di solito ampio e chiarissimo (per legge), non si capisce perché due commissari esterni di indirizzo non sarebbero in grado di stendere la prova o di costruire una adeguata “proposta di domande e approfondimenti” (come è stato nei tre anni precedenti, con commissari esterni su materie anche di indirizzo). Inoltre, mentre prima le materie scelte dal ministero erano tre (per tutti), adesso i maturandi del professionale, unici, hanno solo due discipline indicate a monte. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso che alcuni studenti hanno diritto a essere un po’ meno uguali degli altri, all’interno della scuola pubblica, davanti allo Stato.

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